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AVVISO ALLA CITTADINANZA
A seguito della entrata in vigore della Legge di Stabilità n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012
I CERTIFICATI NON POSSONO ESSERE PRODOTTI AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI;
è quindi
V I E T A T O
RILASCIARE CERTIFICATI DA ESIBIRE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Pertanto, gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe
possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati di
residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio ecc.
é previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ossia
€ 14,62 (da acquistare presso i rivenditori autorizzati)
+ € 0,52 (da versare all’ufficio che rilascia il certificato)
per ciascun documento (art. 4 della tariffa Allegato A al D.P.R. 642/1972,
ad eccezione di quelli esenti dal bollo previsti dalla tabella Allegato B del DPR 642/1972)
Si ricorda, comunque, che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000)
ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria)
e non é necessaria la autenticazione della firma |